Chi spedisce acciaio dalla Svizzera verso l’Italia o un altro Paese dell’Unione europea deve fare i conti con due novità. Dal 1° luglio 2026 l’UE applica nuove misure di difesa sull’acciaio, con contingenti esenti da dazio e un dazio del 50% oltre i contingenti. Dal 1° ottobre 2026, all’importazione nell’UE, bisogna dichiarare anche il Paese di fusione e colata («melt and pour») e il numero di colata dell’acciaio.
Le misure valgono anche per la Svizzera. Ecco cosa cambia, quali prodotti sono interessati e quali documenti preparare prima della partenza.
Le nuove misure UE sull’acciaio in sintesi
- Base legale: Regolamento (UE) 2026/1384 del 24 giugno 2026. I contingenti per Paese sono ripartiti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1457.
- In vigore: dal 1° luglio 2026, a tempo indeterminato. Sostituiscono le misure di salvaguardia scadute a fine giugno 2026.
- Prodotti: 30 categorie di prodotti siderurgici (capitoli 72 e 73 della tariffa), elencate nell’Allegato I del regolamento.
- Paesi: tutti i Paesi terzi, Svizzera compresa. Sono esclusi solo Islanda, Liechtenstein e Norvegia (SEE/AELS).
- Contingenti esenti da dazio: 18,3 milioni di tonnellate in totale. Oltre i contingenti si paga un dazio del 50%.
- Origine: conta l’origine non preferenziale secondo il Codice doganale dell’Unione (art. 59 e seguenti).
Come funzionano i contingenti per le merci svizzere
I contingenti si aprono ogni anno dal 1° luglio al 30 giugno e sono gestiti per trimestre: il volume annuo è diviso per quattro e quello non utilizzato passa al trimestre successivo dello stesso anno. Nella dichiarazione d’importazione UE va indicato il numero d’ordine («order number») del contingente; sul sito della Commissione europea si può verificare quanto volume esente da dazio resta disponibile.
Per la Svizzera ci sono tre situazioni:
- Contingenti specifici per la Svizzera (categorie 12, 14, 16, 17, 26 e 27): prima si usa il contingente «Svizzera», riservato solo alle merci svizzere; quando è esaurito si passa al «Contingente ALS – Contingente specifico per Paese», condiviso con gli altri partner di libero scambio dell’UE secondo il principio «primo arrivato, primo servito».
- Contingenti residui (categorie 1B, 3A, 3B, 4A, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25A, 25B e 28): sono disponibili contemporaneamente il contingente «Altri Paesi» e il «Contingente ALS – Altri Paesi»; allo sdoganamento si sceglie quale numero d’ordine usare.
- Casi speciali (categorie 1A, 2, 4B, 9 e 21): la Svizzera ha un contingente garantito «Svizzera». Per le categorie 2, 4B, 9 e 21 può usare anche il contingente «Altri Paesi»; per la 1A c’è solo il contingente «Svizzera». In queste categorie la Svizzera non ha accesso al «Contingente ALS – Altri Paesi».
Quali prodotti sono interessati
| Cat. | Prodotti | Voci doganali (prime 4 cifre) | Contingenti per la Svizzera |
|---|---|---|---|
| 1A | Fogli e nastri laminati a caldo (acciai non legati e altri legati) | 7208, 7211, 7225, 7226 | Solo «Svizzera» |
| 1B | Fogli e nastri laminati a caldo (acciai non legati e altri legati) | 7212 | Altri Paesi / ALS |
| 2 | Fogli laminati a freddo (acciai non legati e altri legati) | 7209, 7211, 7225, 7226 | «Svizzera» + Altri Paesi |
| 3A | Lamiere magnetiche (escluse GOES) | 7209 | Altri Paesi / ALS |
| 3B | Lamiere magnetiche (escluse GOES) | 7225, 7226 | Altri Paesi / ALS |
| 4A | Fogli rivestiti di metallo | 7210, 7212, 7225, 7226 | Altri Paesi / ALS |
| 4B | Fogli rivestiti di metallo | 7210, 7212, 7225, 7226 | «Svizzera» + Altri Paesi |
| 5 | Fogli a rivestimento organico | 7210, 7212 | Altri Paesi / ALS |
| 6 | Prodotti stagnati | 7209, 7210, 7212 | Altri Paesi / ALS |
| 7 | Lamiere quarto (acciai non legati e altri legati) | 7208, 7210, 7225 | Altri Paesi / ALS |
| 8 | Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili | 7219, 7220 | Altri Paesi / ALS |
| 9 | Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili | 7219, 7220 | «Svizzera» + Altri Paesi |
| 10 | Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili | 7219 | Altri Paesi / ALS |
| 12 | Profilati leggeri e laminati mercantili (acciai non legati e altri legati) | 7214, 7215, 7216, 7228 | «Svizzera» + ALS specifico |
| 13 | Barre di rinforzo | 7214, 7228 | Altri Paesi / ALS |
| 14 | Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili | 7222 | «Svizzera» + ALS specifico |
| 15 | Vergelle di acciai inossidabili | 7221 | Altri Paesi / ALS |
| 16 | Vergelle di acciai non legati e altri legati | 7213, 7227 | «Svizzera» + ALS specifico |
| 17 | Profilati di ferro o di acciai non legati | 7216 | «Svizzera» + ALS specifico |
| 18 | Palancole | 7301 | Altri Paesi / ALS |
| 19 | Materiale ferroviario | 7302 | Altri Paesi / ALS |
| 20 | Tubi gas | 7306 | Altri Paesi / ALS |
| 21 | Profilati cavi | 7306 | «Svizzera» + Altri Paesi |
| 22 | Tubi di acciai inossidabili senza saldatura | 7304 | Altri Paesi / ALS |
| 24 | Altri tubi senza saldatura | 7304 | Altri Paesi / ALS |
| 25A | Grandi tubi saldati | 7305 | Altri Paesi / ALS |
| 25B | Grandi tubi saldati | 7305 | Altri Paesi / ALS |
| 26 | Altri tubi saldati | 7306 | «Svizzera» + ALS specifico |
| 27 | Barre finite a freddo (acciai non legati e altri legati) | 7215, 7228 | «Svizzera» + ALS specifico |
| 28 | Fili di acciai non legati | 7217 | Altri Paesi / ALS |
Dal 1° ottobre 2026: Paese di fusione e colata e numero di colata
Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963, pubblicato il 31 agosto 2026, per i prodotti dell’Allegato I l’importatore deve presentare alla dogana UE documenti che indicano:
- il Paese in cui l’acciaio è stato fuso e colato («melt and pour»);
- il numero di colata dell’acciaio importato.
Senza queste informazioni lo svincolo della merce può essere bloccato. Il dato va quindi recuperato prima della spedizione, non quando il camion è già in dogana.
Quali documenti servono
Il documento principale è il certificato del produttore, il cosiddetto mill test certificate (MTC), che riporta Paese di fusione e colata e numero di colata.
Se il certificato è incompleto, fino al 30 settembre 2027 lo si può integrare con altri documenti, purché contengano il Paese di fusione e colata e il numero di colata. Il regolamento ammette solo questi:
- fatture;
- bolle di consegna;
- certificati di qualità e clausole di ordini d’acquisto o di contratti eseguiti;
- dichiarazioni a lungo termine dei fornitori;
- documenti di contabilità analitica e di produzione;
- documenti doganali del Paese esportatore;
- corrispondenza commerciale;
- descrizioni di prodotto.
Se la documentazione integrativa sia sufficiente lo decide la dogana UE caso per caso.
Checklist per chi esporta acciaio verso l’UE
- Verificate se le vostre merci rientrano nell’Allegato I del Regolamento (UE) 2026/1384, controllando il codice doganale completo.
- Coinvolgete per tempo fornitori e acciaierie: chiedete il mill test certificate con Paese di fusione e colata e numero di colata.
- Controllate che i dati compaiano davvero sui documenti che accompagnano la merce.
- Decidete prima come gestire i casi in cui il certificato manca o è incompleto (documenti integrativi ammessi fino al 30.9.2027).
- Verificate l’origine non preferenziale della merce e il contingente applicabile, per non trovarvi a pagare il dazio del 50%.
Spedimar e le spedizioni di acciaio verso l’Italia
Dal nostro confine di Chiasso spediamo ogni giorno merce tra Svizzera e Italia. Per i prodotti siderurgici verifichiamo con voi, prima della partenza, voce doganale, origine e documenti di fusione e colata, così la merce non resta ferma in dogana.
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Fonti: Regolamento (UE) 2026/1384, Regolamenti di esecuzione (UE) 2026/1457 e 2026/1963, scheda informativa SECO «Nuove misure UE sull’acciaio dal 1° luglio 2026». Informazioni aggiornate a novembre 2026: verificate sempre i testi ufficiali e lo stato dei contingenti sul sito della Commissione europea.
