Acciaio verso l’UE: dazio del 50%, contingenti e melt and pour

Chi spedisce acciaio dalla Svizzera verso l’Italia o un altro Paese dell’Unione europea deve fare i conti con due novità. Dal 1° luglio 2026 l’UE applica nuove misure di difesa sull’acciaio, con contingenti esenti da dazio e un dazio del 50% oltre i contingenti. Dal 1° ottobre 2026, all’importazione nell’UE, bisogna dichiarare anche il Paese di fusione e colata («melt and pour») e il numero di colata dell’acciaio.

Le misure valgono anche per la Svizzera. Ecco cosa cambia, quali prodotti sono interessati e quali documenti preparare prima della partenza.

Le nuove misure UE sull’acciaio in sintesi

  • Base legale: Regolamento (UE) 2026/1384 del 24 giugno 2026. I contingenti per Paese sono ripartiti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1457.
  • In vigore: dal 1° luglio 2026, a tempo indeterminato. Sostituiscono le misure di salvaguardia scadute a fine giugno 2026.
  • Prodotti: 30 categorie di prodotti siderurgici (capitoli 72 e 73 della tariffa), elencate nell’Allegato I del regolamento.
  • Paesi: tutti i Paesi terzi, Svizzera compresa. Sono esclusi solo Islanda, Liechtenstein e Norvegia (SEE/AELS).
  • Contingenti esenti da dazio: 18,3 milioni di tonnellate in totale. Oltre i contingenti si paga un dazio del 50%.
  • Origine: conta l’origine non preferenziale secondo il Codice doganale dell’Unione (art. 59 e seguenti).

Come funzionano i contingenti per le merci svizzere

I contingenti si aprono ogni anno dal 1° luglio al 30 giugno e sono gestiti per trimestre: il volume annuo è diviso per quattro e quello non utilizzato passa al trimestre successivo dello stesso anno. Nella dichiarazione d’importazione UE va indicato il numero d’ordine («order number») del contingente; sul sito della Commissione europea si può verificare quanto volume esente da dazio resta disponibile.

Per la Svizzera ci sono tre situazioni:

  • Contingenti specifici per la Svizzera (categorie 12, 14, 16, 17, 26 e 27): prima si usa il contingente «Svizzera», riservato solo alle merci svizzere; quando è esaurito si passa al «Contingente ALS – Contingente specifico per Paese», condiviso con gli altri partner di libero scambio dell’UE secondo il principio «primo arrivato, primo servito».
  • Contingenti residui (categorie 1B, 3A, 3B, 4A, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25A, 25B e 28): sono disponibili contemporaneamente il contingente «Altri Paesi» e il «Contingente ALS – Altri Paesi»; allo sdoganamento si sceglie quale numero d’ordine usare.
  • Casi speciali (categorie 1A, 2, 4B, 9 e 21): la Svizzera ha un contingente garantito «Svizzera». Per le categorie 2, 4B, 9 e 21 può usare anche il contingente «Altri Paesi»; per la 1A c’è solo il contingente «Svizzera». In queste categorie la Svizzera non ha accesso al «Contingente ALS – Altri Paesi».

Quali prodotti sono interessati

Cat.ProdottiVoci doganali (prime 4 cifre)Contingenti per la Svizzera
1AFogli e nastri laminati a caldo (acciai non legati e altri legati)7208, 7211, 7225, 7226Solo «Svizzera»
1BFogli e nastri laminati a caldo (acciai non legati e altri legati)7212Altri Paesi / ALS
2Fogli laminati a freddo (acciai non legati e altri legati)7209, 7211, 7225, 7226«Svizzera» + Altri Paesi
3ALamiere magnetiche (escluse GOES)7209Altri Paesi / ALS
3BLamiere magnetiche (escluse GOES)7225, 7226Altri Paesi / ALS
4AFogli rivestiti di metallo7210, 7212, 7225, 7226Altri Paesi / ALS
4BFogli rivestiti di metallo7210, 7212, 7225, 7226«Svizzera» + Altri Paesi
5Fogli a rivestimento organico7210, 7212Altri Paesi / ALS
6Prodotti stagnati7209, 7210, 7212Altri Paesi / ALS
7Lamiere quarto (acciai non legati e altri legati)7208, 7210, 7225Altri Paesi / ALS
8Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili7219, 7220Altri Paesi / ALS
9Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili7219, 7220«Svizzera» + Altri Paesi
10Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili7219Altri Paesi / ALS
12Profilati leggeri e laminati mercantili (acciai non legati e altri legati)7214, 7215, 7216, 7228«Svizzera» + ALS specifico
13Barre di rinforzo7214, 7228Altri Paesi / ALS
14Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili7222«Svizzera» + ALS specifico
15Vergelle di acciai inossidabili7221Altri Paesi / ALS
16Vergelle di acciai non legati e altri legati7213, 7227«Svizzera» + ALS specifico
17Profilati di ferro o di acciai non legati7216«Svizzera» + ALS specifico
18Palancole7301Altri Paesi / ALS
19Materiale ferroviario7302Altri Paesi / ALS
20Tubi gas7306Altri Paesi / ALS
21Profilati cavi7306«Svizzera» + Altri Paesi
22Tubi di acciai inossidabili senza saldatura7304Altri Paesi / ALS
24Altri tubi senza saldatura7304Altri Paesi / ALS
25AGrandi tubi saldati7305Altri Paesi / ALS
25BGrandi tubi saldati7305Altri Paesi / ALS
26Altri tubi saldati7306«Svizzera» + ALS specifico
27Barre finite a freddo (acciai non legati e altri legati)7215, 7228«Svizzera» + ALS specifico
28Fili di acciai non legati7217Altri Paesi / ALS
Fonte: Allegato I del Regolamento (UE) 2026/1384 e scheda SECO. Le voci a 4 cifre sono solo indicative: fa fede il codice NC completo a 8 cifre (o TARIC) dell’Allegato I.

Dal 1° ottobre 2026: Paese di fusione e colata e numero di colata

Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963, pubblicato il 31 agosto 2026, per i prodotti dell’Allegato I l’importatore deve presentare alla dogana UE documenti che indicano:

  • il Paese in cui l’acciaio è stato fuso e colato («melt and pour»);
  • il numero di colata dell’acciaio importato.

Senza queste informazioni lo svincolo della merce può essere bloccato. Il dato va quindi recuperato prima della spedizione, non quando il camion è già in dogana.

Quali documenti servono

Il documento principale è il certificato del produttore, il cosiddetto mill test certificate (MTC), che riporta Paese di fusione e colata e numero di colata.

Se il certificato è incompleto, fino al 30 settembre 2027 lo si può integrare con altri documenti, purché contengano il Paese di fusione e colata e il numero di colata. Il regolamento ammette solo questi:

  • fatture;
  • bolle di consegna;
  • certificati di qualità e clausole di ordini d’acquisto o di contratti eseguiti;
  • dichiarazioni a lungo termine dei fornitori;
  • documenti di contabilità analitica e di produzione;
  • documenti doganali del Paese esportatore;
  • corrispondenza commerciale;
  • descrizioni di prodotto.

Se la documentazione integrativa sia sufficiente lo decide la dogana UE caso per caso.

Checklist per chi esporta acciaio verso l’UE

  1. Verificate se le vostre merci rientrano nell’Allegato I del Regolamento (UE) 2026/1384, controllando il codice doganale completo.
  2. Coinvolgete per tempo fornitori e acciaierie: chiedete il mill test certificate con Paese di fusione e colata e numero di colata.
  3. Controllate che i dati compaiano davvero sui documenti che accompagnano la merce.
  4. Decidete prima come gestire i casi in cui il certificato manca o è incompleto (documenti integrativi ammessi fino al 30.9.2027).
  5. Verificate l’origine non preferenziale della merce e il contingente applicabile, per non trovarvi a pagare il dazio del 50%.

Spedimar e le spedizioni di acciaio verso l’Italia

Dal nostro confine di Chiasso spediamo ogni giorno merce tra Svizzera e Italia. Per i prodotti siderurgici verifichiamo con voi, prima della partenza, voce doganale, origine e documenti di fusione e colata, così la merce non resta ferma in dogana.

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Fonti: Regolamento (UE) 2026/1384, Regolamenti di esecuzione (UE) 2026/1457 e 2026/1963, scheda informativa SECO «Nuove misure UE sull’acciaio dal 1° luglio 2026». Informazioni aggiornate a novembre 2026: verificate sempre i testi ufficiali e lo stato dei contingenti sul sito della Commissione europea.

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